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Tutela assistenziale

 

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità civile viene concessa

  • Al cittadino italiano residente in Italia o cittadino straniero titolare della carta di soggiorno
  • Ad una persona con invalidità civile riconosciuta al 100%
  • Età compresa tra i 18 ed i 65 anni
  • Un reddito personale che non superi il tetto minimo fissato periodicamente dalla Legge Finanziaria.

La pensione INPS verrà pagata in 13 mensilità

OPPURE

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 14.466,67

Importo 2008: Euro 246,73 per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Assegno mensile di assistenza

L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.238,26;
  • essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

Importo 2008: Euro 246,73 per 13 mensilità.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06.

L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 457,76 euro mensili, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L'indennità di accompagnamento spetta anche

  • ai ciechi assoluti. Per queste persone l'importo è maggiorato a 710,32 euro mensili
  • alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
  • ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003)
  • alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
  • alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"

L'indennità, invece, non spetta se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le Associazioni di categoria.

Inoltre la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che "l'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti".

Indennità di frequenza

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

  • fino ai diciotto anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
  • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.238,26;

Importo 2008: Euro 246,73 mensili

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Domanda di aggravamento di invalidità civile

Può fare richiesta di visita di aggravamento di invalidità civile la persona a cui sia già stato riconosciuto un grado di invalidità e che, attraverso successivi accertamenti medici, riscontra un peggioramento della propria menomazione nel corso del tempo.

L'istanza per essere sottoposti a visita di accertamento, va presentata alla Commissione Medica per l'invalidità civile, presso l'Azienda ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato.

Domanda

Bisogna compilare il modulo rilasciato dall'Ufficio Invalidi civili dell'ASL di residenza.

Allegati

  • certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal medico del reparto ospedaliero, in caso la richiesta venga fatta durante il periodo di ricovero, attestante l'aggravamento della menomazione
  • documentazione medica (accertamenti diagnostici) attestante l'aggravarsi della patologia
  • fotocopia della vecchia istanza di invalidità civile

Per i minori e gli interdetti la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o il tutore.

Per chi non può o non sa firmare sono necessari due testimoni che firmano l'istanza.

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